Addì 28 Mese di Nov.
Composto dai Sigg. Magistrati
Dott. FRANCESCO
SAVERIO BORRELLI Presidente
Dott. ROSA IMMANO
Giudice
Dott. GIUSEPPINA
DANTONIO Giudice
Ha pronunciato la seguente
nella causa penale contro
1) CHIARIERI SERGIO, nato a Pescara il 21 Maggio 956, res. a Sasso
Ferrato via Col De Magna n. 20, elett. Dom. presso lavv.
Vittorio DAiello, via Freguglia n. 10;
2) GAMBARDELLA ALBERTO, nato a Napoli il 16/6/1954, res. a Napoli
via Michelangelo Caravaggion. 97/C;
3) GONELLA ALBERTO, nato a Bengasi (Libia) il 1/1/1940, res. in
Milano via Friuli n. 88, anche c/o avv. Armando Cillario, Corso
di P.ta Vittoria n. 31 MI;
A) del reato p.e p. dagli artt. 113, 589, 61 n. 3 C.P., per
aver, in cooperazione colposa tra di loro, cagionato la morte
di Zibecchi Giannino per colpa aggravata dalla previsione dellevento:
il cap. Gonella, infatti, quale comandante della colonna inviata
dal comando del III Bgt. CC. verso la caserma di via Fiamma, dove
era stato segnalato il pericolo di un assalto da parte di dimostranti,
ordinava ai militari a lui subordinati di imboccare corso XXII
Marzo, effettuando con gli automezzi una manovra a sfollagente,
sì da percorrere a ventaglio lintera platea stradale
e i marciapiedi laterali, manovra non giustificata dalla situazione
di fatto e prevedibilmente pericolosa per lincolumità
di quanti si trovavano in corso XXII Marzo; il ten. Gambardella,
quale ufficiale capo macchina ed il carabiniere Chiarieri, quale
conducente lautomezzo Fiat CM 52 tg. EI 601206, eseguivano
la suddetta manovra nonostante la situazione di fatto ne dimostrasse
linutilità e la pericolosità, conducendo comunque
il loro mezzo sulla corsia di sinistra, contro mano, ad una velocità
di circa 35 Kmh., salendo altresì sul marciapiede affollato
di manifestanti i quali per evitare di essere travolti, o si appiattivano
contro i muri degli edifici laterali o si spostavano, correndo
verso la platea stradale, come lo Zibecchi che si comportava in
tal modo proprio nel momento in cui il camion discendeva dal marciapiede
tagliando diagonalmente la strada; lo Zibecchi veniva così
investito dal paraurti anteriore e dalla calandra dellautomezzo
e successivamente, schiacciato dalle ruote decedeva sul colpo.
In Milano, il 17 Aprile 1975
B) Gonella Alberto, inoltre, del reato di cui agli artt. 113,
590, 61 n. 3 C.P., per aver cagionato, in cooperazione colposa,
aggravata dalla previsione dellevento, con Gambardella Alberto
e con Chiarieri Sergio, nelle stesse circostanze di tempo e di
luogo di cui sopra e con la medesima condotta sopra descritta,
lesioni personali, guarite in gg. sette, a Giudice Roberto e una
contusione alla faccia laterale della coscia sinistra a Beltramo
Ceppi Fulvio;
per aver, ancora cagionato, per aver cagionato, in cooperazione
colposa, aggravata dalla previsione dellevento, con Bracaglia
Alberto e Brizzolari Benvenuto, nelle stesse circostanze di tempo
e di luogo di cui al capo a), lesioni colpose a Signorini Dario,
che riportava una frattura bimalleolare con un periodo di
malattia di centoventi giorni e con lindebolimento permanente
dellorgano della deambulazione: il brig. Brizzolati, infatti,
quale sottufficiale capo-macchina, e il carabiniere Bracaglia,
quale conducente dellauto Fiat CM 52 tgt. EI 601205, in
seguito allordine ricevuto dal Gonella, eseguivano manovre
analoghe a quella descritta nel capo a), nonostante la situazione
di fatto ne dimostrasse linutilità e la pericolosità,
conducendo il loro mezzo sulla corsia di destra di corso XXII
Marzo, ad una velocità elevata , salendo altresì
sul marciapiede antistante il bar Motta, marciapiede
affollato di manifestanti i quali, per evitare di essere travolti,
si appiattivano contro i muri degli edifici o si spostavano sulla
strada, come il Signorini, che si trovò improvvisamente
a dover divaricare le gambe per evitare di inciampare in altra
persona che gli era caduta davanti e con tale brusco movimento
subiva lo schiacciamento del piede destro, che veniva travolto
dalla ruota anteriore dellautocarro dei carabinieri, che
in quel momento era sul marciapiedi; Signorini, a causa dello
spostamento brusco, onde evitare di essere urtato dalla fiancata
dellautocarro, riportava la frattura del malleolo peroneale
e di quello tibiale con le conseguenze sopra indicate.
In Milano, il 17 Aprile 1975
Il 17 aprile 1975, allindomani dellomicidio di
Claudio Varalli, giovane appartenente al Movimento studentesco,
ad opera di un avversario politico, la città di Milano
fu sconvolta da una serie di episodi di violenza (aggressioni
a privati cittadini, devastazioni di sedi del M.S.I., incursioni,
vandalismi e incendi in esercizi pubblici e redazioni di giornali,
attacco ad automezzi e reparti delle forze dellordine) verificatisi
a margine di una manifestazione di protesta con comizio e corteo
che aveva preso le mosse da piazza Cavour. G1i incidenti di gran
lunga più gravi si verificarono nellarea compresa
tra via Mancini; dove le forze dellordine erano schierate
a protezione della Federazione provinciale del M.S.I., corso XXII
Marzo, piazza S. Maria del Suffragio e via Fiamma: qui numerosi
automezzi della polizia e dei Carabinieri furono dati alle fiamme
mediante il lancio di bottiglie incendiarie, mentre i reparti,
pressoché esaurite le riserve di candelotti lacrimogeni,
sotto la pressione di consistenti gruppi di dimostranti, erano
costretti ad arretrare. Alle ore 12,45 transitò per corso
XXII Marzo, diretta da piazza 5 Giornate verso piazza S. Maria
del Suffragio, una colonna di automezzi (alcune campagnole A.R.,
alcuni autocarri leggeri CL-51, alcuni autocarri pesanti CM-52)
inviata durgenza dalla caserma dei Carabinieri di via Lamarmora
con un contingente di uomini del III Battaglione Milano al comando
del capitano Alberto Gonella il cui intervento non era stato programmato
in anticipo ma deciso allultimo momento per il precipitare
della situazione.
Transitata tra una gragnola di sassi, altri oggetti contundenti
e bottiglie incendiarie la colonna che, salvo la campagnola di
testa allontanatasi per spegnere le fiamme dalle quali era rimasta
avvolta, si arrestò nel tratto di corso XXII Marzo compreso
tra via Mancini e piazza S. Maria del Suffragio, discesi gli uomini
ed effettuate da questi e dai reparti già in luogo alcune
cariche valse a disperdere i dimostranti, si constatò che
sulla carreggiata sinistra di corso XXII Marzo, allincirca
allaltezza della laterale via Cellini, giaceva il corpo
esanime di un giovane, identificato per il ventiseienne Giannino
Ribecchi il quale fino a pochi attimi prima aveva partecipato
tra i dimostranti allazione contro i reparti attestati in
via Mancini. Era accaduto che uno degli autocarri pesanti della
colonna, un CM-52, targa E.I. 601206, guidato dal carabiniere
diciottenne Sergio Chiarirei alla cui sinistra era seduto come
capomacchina il sottotenente Alberto Gambardella, nellimboccare
corso XXII Marzo anziché immettersi subito come
gli automezzi che lo precedevano nella corsia centrale
riservata ai mezzi pubblici e delimitata dal cosiddetto serpentone,
aveva percorso qualche decina di metri completamente spostato
sulla sinistra, salendo ad un certo punto sul marciapiede gremito
di dimostranti. Discesone, mentre diagonalmente si dirigeva verso
la corsia centrale (nella quale era poi rientrato saltando il
serpentone) aveva investito e sbalzato in avanti lo
Zibecchi, che fuggiva dal marciapiede verso il centro della strada,
e lo aveva quindi sorpassato, con la ruota anteriore sinistra
schiacciandogli il cranio. Lo stesso autocarro aveva anche urtato,
allincirca nel medesimo contesto di manovra, altre due persone
Roberto Giudici e Fulvio Beltramo Ceppi provocando
loro lesioni. A pochi secondi di distanza un altro autocarro pesante,
il CM-52, targa E.I. 601205, guidato dal carabiniere Alberto Bracaglia
con il brig. Benvenuto Brizzolati come capomacchina, che nella
colonna seguiva quello del Chiarieri, aveva a sua volta tagliato,
salendovi, langolo destro del marciapiede del corso XXII
Marzo su piazza 5 Giornate, dove si trovavano pure numerosi dimostranti,
e aveva provocato una frattura bimalleolare a Dario Signorini,
costretto a un brusco spostamento per evitare di venire investito.
Lautomezzo era poi entrato anchesso nella corsia centrale.
A conclusione di una laboriosa indagine, nel corso della quale
vennero acquisite fotografie e pellicole cinematografiche di privati
operatori, vennero ascoltati numerosi testimoni civili e militari,
venne eseguito un complesso esperimento giudiziale nei medesimi
luoghi dei fatti, e vennero eseguite una perizia tecnica e varie
perizie medico legali anche sulla persona del carabiniere Chiarieri
il quale asseriva di aver perduto il controllo dellautocarro
per essere stato colpito da oggetti contundenti al volto e al
collo, il Giudice istruttore con ordinanza-sentenza del 22 Giugno
1979 oltre prosciogliere numerosi soggetti da imputazioni
attinenti alla partecipazione ai disordini, e a prosciogliere
per intervenuta amnistia il Gambardella, il Chiarirei, il Bracaglia
e il Brizzolari da imputazioni di lesioni colpose in danno di
coloro che avevano riportato fratture e contusioni per effetto
delle manovre dei due autocarri rinviò il Gonella
(che aveva rinunziato allamnistia quanto ai reati di lesioni
colpose), il Gambardella e il Chiarieri al giudizio del Tribunale
di Milano perché rispondessero dei reati loro rispettivamente
ascritti come in epigrafe. Il Giudice istruttore, in particolare,
disattendendo in conformità delle richieste del
Pubblico Ministero la tesi secondo cui il carabiniere Chiarieri
aveva perduto il controllo dellautocarro a causa delle lesioni
riportate (e oggettivamente constatate dalla perizia medico-legale),
ritenne che fosse stata attuata da tutta lautocolonna una
preordinata manovra a sfollagente, inopportuna sia
perché la condizione della piazza era in quella fase già
in via di decongestionamento, sia perché gli autocarri
non si prestavano comunque per la loro pesantezza e scarsa manovrabilità
a un uso siffatto. Donde la responsabilità dellufficiale
capocolonna (il Gonella), dellautista (il Chiarieri) e dellufficiale
capomacchina (il Gambardella).
Un primo dibattimento venne celebrato davanti alla IV sezione
penale del Tribunale di Milano nelle udienze del 15 Ottobre 1979
e seguenti. Allesito della discussione il Tribunale pronunziò
ordinanza in data 27 Ottobre 1979 con la quale, ritenuto in fatto
che gli imputati avevano ricevuto lordine da ufficiali superiori
dellArma di recarsi a prestare rinforzi non già alla
caserma di via Fiamma (Compagnia Monforte) bensì ai reparti
attaccati dai dimostranti in via Mancini, e di disperdere la folla
caricandola con gli automezzi ordine che il Tribunale al
di là dellinadeguatezza dei mezzi impiegati
reputava
di per sé legittimo
osservò che il fatto così accertato era diverso
da quello contestato, e che in relazione ad esso non poteva definirsi
la posizione degli imputati, vuoi perché lazione
penale era stata promossa su altri presupposti, vuoi perché
lazione penale si sarebbe, diversamente, vincolata lattività
del Pubblico Ministero conseguente allinvio degli atti al
suo ufficio per lindagine sulle eventuali responsabilità
dei superiori degli attuali imputati. Pertanto, ai sensi dellart.
477, comma 2°, c.p.p., restituì gli atti al Pubblico
ministero per lulteriore attività di sua competenza.
LUfficio del Pubblico Ministero non condivise la deliberazione
del Tribunale, e con atto del 10 gennaio 1980 elevò conflitto,
osservando che la supposta diversità del fatto non sussisteva,
che il Tribunale avrebbe potuto e dovuto giudicare in ordine alle
imputazioni ascritte ai tre prevenuti, che così facendo
in nessun caso il Tribunale avrebbe vincolato il Pubblico ministero
nelleventuale esercizio dellazione penale contro gli
ufficiali superiori. La Corte di cassazione, risolvendo il conflitto
con sentenza del 14 aprile 1980, accolse i rilievi del Pubblico
ministero, annullò lordinanza 27 ottobre 1979 e trasmise
gli atti al Tribunale di Milano per lulteriore corso. Il
Presidente del tribunale in un primo tempo assegnò il processo
alla stessa IV sezione già a suo tempo investita; con successivo
decreto del 6 giugno 1980, peraltro, preso atto che il Presidente
della IV sezione ravvisava motivi di opportunità
per lassegnazione ad altra sezione in seguito al provvedimento
della Corte di cassazione, assegnò il processo alla
VIII sezione penale.
Fissato nuovamente per il 12 novembre 1980, il dibattimento è
stato celebrato davanti a questa sezione alla presenza degli imputati
Chiarieri e Gonella, nella contumacia dellimputato Gambardella,
e nel contradditorio con le parti civili Carlo Ziabecchi, Fulvio
Beltramo Ceppi, Roberto Giudici e Dario Signorini.
Dall'ordinanza pronunziata il 27 ottobre 1979 dall'altra sezione
di questo Tribunale traspare con sufficiente chiarezza - pur attraverso
la prudenziale fraseologia che è d'obbligo quando il giudice
per ragioni di rito non ritenga di poter definire il merito dalla
causa - un apprezzamento della fattispecie concreta orientato
a valorizzare, nei riflessi favorevoli alla posizione degli imputati
derivanti dall'applicazione dell'art. 5l c.p., la sostanziale
o apparente legittimità dell'ordine di carica "a sfollagente"
che, nella situazione di "vera e propria guerriglia urbana
certamente da non equipararsi alle normali turbolenze di una folla
di dimostranti" (pag.9), altrove definita "gravissima"
(pag.13) per il massiccio attacco subito dalle forze dell'ordine,
si ipotizzava fosse stato impartito dai vertici della catena gerarchica
dell'Arma.
All'esito del dibattimento integralmente rinnovato e su qualche
punto ampliato, questo Tribunale ritiene di dover giungere egualmente
all'assoluzione degli imputati, ma per motivi radicalmente diversi.
Incertezze, lacune mnemoniche, contraddizioni sono state a più
riprese constatate nelle varie fasi del processo e contestate
a imputati e testimoni. Senza volerne negare l'esistenza, e senza
poter escludere che in parte siano riconducibili a intenti e talora
a eccessi difensivi, reputa il Tribunale che esse interessino
aspetti marginali e comunque non essenziali alla valutazione giuridica
dei fatti. Un esempio per tutti è offerto dalla controversia
sul parallelepipedo di metallo nel quale alcuni hanno creduto
di individuare l'oggetto che colpì allo zigomo il carabiniere
Chiarieri e ai cui discussi passaggi da una mano e da una tasca
all'altra si è attribuita un'irragionevole importanza,
posto che la lesione ossea patita dal Chiarieri era stata, in
sé, irrefutabilmente accertata dal perito recatosi in ospedale
a esaminare il militare e la documentazione clinica a pochissimi
giorni di distanza dall'episodio. D'altronde dalle 1acune, dalle
incertezze, dalle contraddizioni - se ingiustificabili - possono
ricavarsi talvo1ta elementi di rafforzamento di prove fondate
altrove, non certo ragioni per dare corpo a congetture costruite
aprioristicamente. Soltanto, poi, un grezzo semplicismo ignaro,
o volutamente dimentico della complessa problematica psicologica
della percezione, della memorizzazione e della riproduzione dei
dati, che non solo nei laboratori sperimentali ma nell'esperienza
giudiziaria accade quotidianamente di dover affrontare, potrebbe
condurre a generalizzare accuse di falsità, quando si sollecitino
e si ricevano con contrastanti risultati dalla memoria di protagonisti
e testimoni informazioni su avvenimenti precipitosi e dispersivi,
investiti di forti cariche di emotività, concentrati in
brevissimi segmenti temporali. E, sempre a titolo di esempio,
potrebbero qui ricordarsi le testimonianze di Mariangela Scozzaro,
commessa del negozio GAP, secondo la quale l'autocarro di Chiarieri
marciava lungo corso XXII Marzo verso piazza 5 Giomate (C/4, f.
48), di Paolo Toniolo, secondo cui le due (?) camionette di testa
della colonna imboccarono la carreggiata destra della strada,
seguite dagli autocarri (ivi, f. 49) di Mauro Di Prete, secondo
cui l'autocarro di Chiarieri dopo l'investimento proseguì
nella carreggiata di sinistra (ivi, f. 54): informazioni, tutte,
pacificamente erronee e definitivamente sepolte, senza clamore,
tra le pagine del processo come relitti privi di interesse.
La tesi, secondo cui l'autoco1onna avrebbe ricevuto l'ordine di
caricare i dimostranti con gli automezzi, è rimasta allo
stato di mera congettura. Nessuno dei testimoni, nessuno degli
imputati di questo procedimento (due dei quali, Gonella e Gambardella,
non più appartenenti all'Arma; il terzo, Chiarieri, astrattamente
interessato più di chiunque altro a rifugiarsi, da semplice
gregario all'epoca non ancora diciannovenne, dietro lo schermo
dell'ordine dei superiori), nessuno degli indiziati nell'altra
inchiesta apertasi dopo l'ordinanza 27 ottobre 1979, ha mai affermato
l'esistenza di un ordine del genere, ma al contrario, tutti l'hanno
negata.
Né l'accusa pubblica né l'agguerrita a accusa privata
hanno citato un solo esempio storico di cariche operate contro
la folla da reparti di Carbinieri direttamente con gli automezzi,
prima o dopo del 17 aprile 1975, ciò che significa indiscutibilmente
l'estraneità di tali manovre alla prassi dell'Arma, sebbene
il punto 28.3 della pubblicazione n. 9041 "Impiego dei reparti
dell'Arma nei servizi di O.P. Norme esecutive", del 1967
(prodotta nel precedente dibattimento, udienza 23 ottobre 1979)
contempli la "carica a piedi e su automezzi": normativa,
peraltro, che è stata concordemente definita di carattere
sperimentale, che non consta abbia mai avuto attuazione neppure
in sede addestrativi, e che in ogni caso prevedeva - con strumentazioni
accessorie e modalità affatto particolari - solo l'uso
delle campagnole (A.R.) e degli autocarri leggeri con i teloni
arrotolati, non anche degli autocarri pesanti quali i CM 52.
L'ordine di una siffatta inedita manovra, alla quale gli automezzi
pesanti erano del tutto inidonei e che sarebbe stata obiettivamente
rischiosa non solo per la fo1la ma per gli stessi militari (traspostati
su mezzi non agi1i, a baricentro alto, con sterzatura limitata
e priva di servomeccanismi come pure di "ritorno" del
volante), a tutto concedere si sarebbe potuto concepire se impartito
sul campo, di fronte alla folla minacciosa e in prossimità
del contatto. E' pacifico però che gli autocarri non avevano
radio a bordo e non potevano perciò ricevere ordini durante
la marcia, così come è pacifico che la colonna non
ebbe un arresto generale in piazza 5 Giornate, e che l'ufficiale
capocolonna non scese dalla sua campagnola ma al contrario, imboccato
il corso fu costretto dalle fiamme che ben presto lo avvolsero
ad accelerare l'andatura e lasciare di fatto il comando all'ufficiale
della campagnola di coda. Dunque l'ordine, non comunicato durante
il percorso né sul teatro degli avvenimenti, dovrebbe esserlo
stato all'atto della partenza dalla caserma di via Lamarmora,
o ancora prima.
Ipotesi, peraltro, non solo non suffragata da prove storiche,
ma del tutto irreale, giacché né l'ufficiale precipitosamente
chiamato a formare e comandare la colonna, né il comandante
del Battaglione, né i più alti ufficiali con i quali
quest'ultimo era stato in contatto radio, possedevano dalle rispettive
sedi una conoscenza particolareggiata della situazione nel corso
XXII Marzo e nelle adiacenze, avendo ricevuto soltanto segnalazioni
di pericolo imminente che, nel rapido evolversi tipico dei movimenti
di piazza non consentivano una decisione aprioristica circa le
modalità tattiche dell'intervento, al contrario postulavano
un adattamento dell'azione alla variabile concretezza del momento
in cui il reparto fosse giunto sul posto. E meno che mai poteva
essere decisa per così dire a tavolino una modalità
d'intervento tanto drastica e tanto singolare - e del tutto inedita,
lo si è rilevato: ciò che contribuisce a colorarla
di improbabilità, tenuto conto degli schematismi tendenzialmente
rigidi e intellettualmente conservatori della mentalità
militare - come la carica con gli automezzi pesanti.
Quanto poi al quesito se la colonna avesse ricevuto ordine di
portarsi in via Fiamma al soccorso del Comando della Compagnia
Monforte - dove un manipolo minaccioso di dimostranti si avvicinava
alla caserma pressoché sguarnita incendiando autovetture
- o in Via Mancini angolo corso XXII Marzo, trattasi di un argomento
controverso la cui importanza è stata chiaramente sopravvalutata
sia dalle parti sia dal Tribunale nella precedente tornata dibattimentale.
La prima alternativa è tutt'altro che incompatibile con
le circostanze accertate, posto che il percorso seguito dalla
colonna, contrariamente a quanto tralaticiamente ripetuto per
tanti anni, era il più breve per raggiungere piazza S.Maria
del Suffragio (la caserma della Compagnia. Monforte è nell'isolato
d'angolo tra tale piazza e via Fiamma); e che, a smentire le sofisticate
illazioni secondo cui la chiamata d'aiuto da via Fiamma sarebbe
giunta alla Centrale operativa dei Carabinieri dopo la partenza
della colonna, sta l'inoppugnabile registrazione della chiamata
ai Vigili del fuoco alle ore 12,21 (registro annotazioni acquisito
in fotocopia e allegato al verbale della udienza 25 ottobre 1979,
foglio 4) per l'intervento in S. Maria del Suffragio, proveniente
attraverso il "113" sicuramente dal m.llo Zappalà,
che ha testimoniato la contestualità cronologica tra tale
chiamata e quella alla Centrale operativa, a seguito della quale
fu dato il "via" alla partenza del reparto automontato.
Ma a prescindere da questi rilievi, la contrapposizione tra l'obiettivo
"via Fiamma" e l'obiettivo "via Mancini" è
palesemente artificiosa, in primo luogo per l'estrema vicinanza
dalle due strade, separate da due isolati soltanto, e interessate
da una medesima e contemporanea azione violenta da parte dei dimostranti,
in secondo luogo perché tutte le relazioni di servizio
e le prime dichiarazioni testimoniali dei militari parlano di
intervento del contingente in via Fiamma e in via Mancini, in
terzo luogo perché, escluso che la colonna potesse aggirare
la zona e imboccare dall'estremità opposta via Fiamma,
ingombra quel giovedì dalle bancarelle del mercatino settimanale,
era tatticamente del tutto indifferente giungere sul teatro degli
incidenti da via Morosini piuttosto che da piazza 5 Giornate.
Né, comunque, si scorge quale utilità per la tesi
accusatoria dell'ordine di carica con gli automezzi potrebbe desumersi
dall'adozione dell'ipotesi che la destinazione fosse corso XXII
Marzo piuttosto che via Fiamma, dal momento che tutta la zona
- come i filmati drammaticamente mostrano - era flagellata dalla
violenza dei dimostranti.
Sicché in definitiva tale tesi accusatoria rimane ancorata
a due soli indizi, che si dirà subito quanto siano labili.
Il primo è legato alla constatazione che il vice questore
Epifani, ai cui ordini si trovava la forza di via Mancini, qualche
diecina di minuti prima, personalmente ferito alla testa e gravemente
preoccupato per il precipitare degli eventi, aveva via radio invitato
a "caricare attorno attorno con le macchine", "con
gli autocarri" (pag. 37 della trascrizione in atti delle
registrazioni effettuate presso la Centrale operativa della Questura).
Il secondo, alla constatazione che, di fatto, il CM-52 guidato
dal Chiarieri si portò suI lato sinistro del corso XXII
Marzo, e il CM-52 guidato dal Bracaglia tagliò l'angolo
iniziale destro della stessa strada, l'uno e l'altro dunque deviando
dal percorso centrale che, tracciato dai mezzi di testa, essi
avrebbero dovuto seguire nell'attendere al compito di mero trasferimento
del contingente in luogo dove questo potesse efficacemente operare
appiedato.
Senonchè, sul primo punto deve rilevarsi che non è
minimamente provato che l'invocazione del dott.Epifani - quale
che sia l'interpretazione autentica che egli, udito come teste,
ha voluto accreditarne - sia giunta, direttamente o indirettamente,
e in quella precisa formulazione, all'Arma dei Carabinieri. Le
centrali operative della Questura e dei Carabinieri non erano
stabilmente collegate tra loro, le bande di frequenza sulle quali
gli apparecchi della P.S. e dell'Arma trasmettevano e ricevevano
erano diverse; e, a escludere che dalla Questura il suggerimento
del dott.Epifani fosse stato accolto letteralmente, e potesse
quindi essere stato girato negli stessi termini ai Carabinieri,
sta la medesima registrazione, in cui si ode la voce del dott.
La Torre, allora Capo di gabinetto della Questura, che seguiva
e coordinava le operazioni, impartire ai commissari Soldano e
Virzì, e ai rispettivi reparti di Pubblica sicurezza, l'ordine
di portarsi ai lati della zona calda "uno da destra e uno
da sinistra", e di "fare azione di alleggerimento attorno...,
si azionino le sirene... di non andare davanti all'obbiettivo"
(pag. 38-39-46 della citata trascrizione). Ordine, questo, ben
diverso da quello che il funzionario avrebbe formulato se avesse
inteso coltivare il disegno di una carica diretta con gli automezzi
contro la folla; donde l'irragionevolezza di presumere (a parte
la netta smentita da lui data come testimone) che egli avesse
chiesto ai Carabinieri, con cui pure era in contatto, di eseguire
quanto il dott. Epifani pareva suggerire.
Sul secondo punto, a parte la correttezza metodologica di fondare
sul fatto materiale il teorema dei suoi antecedenti causali (in
sintesi: "Chiarirei e Bracaglia si diressero sulla folla
- dunque lo fecero deliberatamente - dunque ne avevano ricevuto
l'ordine"; dove ciascuna delle due inferenze è evidentemente
viziata), vi è da osservare che le manovre dei due autisti
furono tutt'altro che simmetriche, tutt'altro che contemporanee,
tutt'altro che coordinate. Se in un qualsiasi momento la colonna
avesse ricevuto l'ordine di rastrellare in tutta la sua ampiezza
il corso XXII Marzo, vi è da presumere che gli automezzi
vi sarebbero stati predisposti con un minimo di coordinazione,
che si sarebbero mossi in formazione, che avrebbero persistito
nei rispettivi compiti per un tratto apprezzabile, almeno fino
a raggiungere l'obiettivo di via Mancini. Mai, al di là
dell'assurdità di far eseguire evoluzioni sui marciapiedi
a due autocarri pesanti (CM-52) quando nella colonna, oltre le
campagnole, vi erano anche due autocarri leggeri (CM-51: quello
guidato dal carabiniere Nicodemo, immediatamente dietro la campagnola
di testa, e quello che precedeva immediatamente la campagnola
di coda del cap. Montanti; i due filmati
...
degli altri per la minore altezza della cabina di guida), il percorso
di Bracaglia fu nettamente diverso da quello di Chiarieri, perché
l'autocarro taglia soltanto l'angolo destro, subito dopo rientrando
nella corsia di centro anziché rimanere sulla destra o
addirittura sul marciapiedi, né gli sarebbe stato difficile
farlo evitando gli ostacoli fissi; non soltanto, ma la manovra
di Bracaglia fu posteriore di vari secondi a quella di Chiarieri,
come emerge dalla deposizione del teste Carlo Alzon. (vol.C/4,
f. 73).che vide e fotografò l'autocarro del Bracaglia sull'angolo
del bar Motta dopo che l'autocarro del Chiarieri era già
uscito dalla sua ottica. E come è irrefutabilmente provato
dalla progressione delle istantanee da lui scattate, dove quella
che inquadra la manovra del Bracaglia porta un numero successivo
a quella che inquadra il Chiarieri mentre rientra nel "serpentone"
dopo aver investito Zibecchi. Se a questo si aggiunge che ciascuna
delle due deviazioni - quella del Chiarieri e quella del Bracaglia
- è spiegata da una propria ragione suffficiente che è
quanto meno equipollente, in via di prima approssimazione analitica,
all'ipotesi dell'esecuzione di un. ordine (per Chiarieri, come
si vedrà, il bombardamento di oggetti contundenti e incendiari
cui il mezzo e l'uomo furono fatti segno; per Bracaglia, l'esistenza
al centro dell'incrocio di una vasta chiazza fiammeggiante che,
sebbene abbastanza lontana dal marciapiede, può costituire
spiegazione di una repentina, non ben calcolata ma sicuramente
momentanea sterzata verso destra), è agevole concludere
che della tesi dell'ordine di carica - tra l'altro nebulosa nel
suo specifico contenuto: se carica sui marciapiedi, o sulle sole
corsie - non resta in piedi alcun valido supporto che si possa
reputare attendibilmente provato.
Da tale constatazione discende l'assoluzione del capitano Alberto
Gonella dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto,
non avendo egli impartito né trasmesso né cooperato
a far eseguire il supposto e non provato ordine di carica a sfollagente;
e risultando con pacifica certezza che, alcuni secondo prima che
gli autocarri del Chiarieri e del Bracaglia imboccassero corso
XXII Marzo, egli era stato costretto dal fuoco che avvolgeva la
sua campagnola a una fuga in avanti per evitare il rischio di
una
...
perdere il contatto con la restante parte della colonna da lui
comandata. Per la stessa ragione deve escludersi che all'imputato
sottotenente Alberto Gambardella possa fondatamente ascriversi
quale capomacchina la responsabilità di aver trasmesso
ed eseguito il supposto ordine di carica.
Per quanto concerne la posizione dell'imputato Sergio Chiarieri
e, con riferimento alla solo aspetto della possibilità
di controllo del comportamento dell'autista, la posizione dell'ufficiale
capomacchina Gambardella, già si è accennato che
l'autocarro e la persona del Chiarieri vennero investiti da lanci
operati dai dimostranti nella zona d'incrocio tra viale Montenero,
viale Premuda e Corso XXII Marzo. Sulla circostanza che l'autocarro
venne colpito, nel lato sinistro, da una bottiglia incendiaria,
nessun dubbio è possibile, essendovi agli atti le fotografie
che la documentano, con riguardo al momento in cui l'autocarro
dal centro dell'incrocio stava puntando sull' angolo sinistro
di corso XXII Marzo, in direzione della farmacia (fotogr. all.5
alla perizia tecnica). Sulla circostanza che il Chliarieri venne
colpito al volto e al collo da oggetti contundenti, e sulle conseguenze
che da questi colpi possano essere derivate alla conduzione del
veicolo, sono invece stati sollevati, seppure in modo non sempre
chiaro, molti dubbi.
In proposito il Tribunale osserva quanto segue. Sebbene in linea
di massima gli autisti avessero l'istruzione di applicare ai finestrini
dalla cabina le grate di protezione, è stato da più
parti riferito che essi riluttavano a conformarsi a questa disposizione,
insofferenti dell'impedimento frapposto sulla destra dalla grata
alla visuale laterale (gli autocarri hanno la guida a destra)
e alla possibilità di sporgere il capo dal finestrino,
e che da parte dei superiori vi era tolleranza al riguardo. I
filmati mostrano almeno tre autocarri della colonna privi di grata
destra (uno di questiè il CL targato EI-89836 guidato dal
carabiniere Nicodemo, ripreso e fotografato più avanti
nel momento in cui una sassata frantuma il vetro); nell'interno
della cabina del CM-52 di Chiarieri furono in più
punti trovate tracce di oggetti contundenti; sicché non
vi è motivo per dubitare che effettivamemte Chiarieri marciasse
senza grata e nella fase che
...
L'imputato fin dal primo interrogatorio reso in ospedale al magistrato
all'indomani del fatto riferì di essere stato colpito allo
zigomo e al collo, circostanza riferita anche da Gambardella,
di aver portato le mani al volto e di aver perduto il controllo
del mezzo. La circostanza, tutt'altro che improbabile nel quadro
delle violente ostilità in atto nella zona, cinematograficamente
e fotograficamente documentate e testimonialmente confermate con
preciso riferimento anche ai mezzi dell'autocolonna dei Carabinieri,
è provata nella sua materiale oggettività dalle
lesioni che Chiarieri riportò e che, indicate poi nei referti
delle ore 15 presso il Policlinico e delle ore 17 presso l'Ospedale
militare, il perito prof. Farneti iniziando le proprie operazioni
il 19 aprile 1975 (a due giorni cioè dal fatto) direttamente
constatò e descrisse come contusione escoriata allo zigomo
destro con infrazione sottoperiostea della corticale esterna e
come contusione escoriata in regione latero-cervicale posteriore
destra. Sebbene nessuna fonte storica - a parte le dichiarazioni
di Chiarieri e GambardelIa - rifletta le coordinate spazio-temporali
del ferimento, non vi sono seri motivi, per dubitare che questo
sia accaduto nel momento e nel punto in cui fin dal primo interrogatorio
Chiarieri disse di averlo subito, cioè mentre si trovava
al centro dell'incrocio sopra ricordato. Al contrario, un. riscontro
preciso della veridicità delle parole degli imputati proviene
dalle considerazioni del perito tecnico ing. Mengoli (pag. 59
dell'elaborato) circa l'anomalia della direzione di marcia puntata,
in quel tratto, verso l'angolo dell'edificio, ciò che secondo
lo stesso perito convaliderebbe lipotesi che l'autista avesse
abbandonato con entrambe le mani il volante; direzione che è
estremamente improbabile fosse stata assunta deliberatamente,
atteso che sull'angolo vi erano ostacoli fissi (paline di segnaletica
stradale) contro i quali non è pensabile che Chiarieri
volesse avventarsi, quandanche intenzionato a salire sul
marciapiede; direzione, la cui anomalia è efficacemente
rispecchiata dalla deposizione della parte lesa Dario Signorini
(C/4, f. 68 retro; precisazione toponomastica al primo dibattimento,
f. 15 del relativo verbale dattiloscritto), che ebbe addirittura
la sensazione che l'autocarro si disponesse a imboccare viale
Premuda (90° a sinistra) anziché corso XXII Marzo;
direzione, che
...
rista che vi si trovava, corresse con una manovra tanto brusca
da far percepire all'altra parte lesa Fulvio Beltramo Ceppi (C/3,
f. 10) dopo la curva netta" (evidentemente verso viale
Premuda) la accentuata inclinazione centrifuga - o coricamento
- dell'automezzo sulla sinistra all'atto in cui questo controsterzò
verso la carreggiata sinistra di corso XXII Marzo. Rilievi, questi,
che a un sereno esame non possono non apparire come inequivocabile
conferma dell'intervento di fattori esterni di turbamento nella
conduzione del veicolo, altrimenti irrazionale pur alla stregua
dell'ipotesi di un deliberato imbocco della carreggiata sinistra;
e che, saldandosi con le risultanze peritali e con le versioni
degli imputati, consentono di individuare quei fattori precisamente
nelle lesioni subite da Chiarieri, accompagnate dalla violenta
scossa alla struttura ossea del capo e dal vivo dolore conseguente
alla frattura.
Se tutto questo è vero, ne discende che il tratto di marcia
che Chiarieri compì dal centro dellincrocio fino
quasi allangolo del marciapiede sinistro ebbe come antecedente
fattuale il ferimento; il che significa che - come sopra si è
accennato - la divergenza dalla linea di marcia centrale ha una
propria ragione sufficiente, almeno in quel tratto, oltre la quale
sarebbe pretestuoso ricercare altri fattori determinanti e, in
particolare, ipotizzare una cosciente deliberazione di spostamento
a sinistra, rientrando nellordine delle cose che un colpo
alle ossa facciali tanto forte da provocare una frattura, accompagnato
da un altro colpo alla cervice e dalla contemporanea accensione
di un ordigno incendiario al lato opposto dellautomezzo,
determinasse nel conducente una fase di incolpevole perdita di
controllo dei movimenti propri e del mezzo, quanto dire unintermittenza
nella volontà cosciente (così anche il perito prof.
Farneti, pag. 27-28 della sua relazione).
Il problema, tuttavia, della responsabilità di Chiarieri
per linvestimento del giovane Zibecchi, non è ancora
risolto. Dalla minuziosa relazione del perito ing. Mengoli, sul
cui contenuto non è mai stata sollevata obiezione da alcune
parte, e che concorda con le descrizioni dei testimoni oculari;
emerge che lautocarro, evitando il ciclomotore sull'angolo,
piegò a destra, proseguì per alcuni metri nella
carreggiata sinistra con andatura lievemente diagonale verso il
centro strada, poi piegò nuovamente a sinistra salendo
sul marciapiede in corrispondenza del passo car
...
sfiorando i tendoni dei negozi, ne discese 7-8 metri prima di
un orologio elettrico accingendosi a tagliare in diagonale la
carreggiata, e in quel punto travolse Zibecchi che con altri dimostranti
spaventati fuggiva dal marciapiede verso il centro della strada,
lo sorpassò e rientrò quindi nel serpentone
all'incirca all'altezza dell'angolo di via Cellini (cfr. planimetria
all. 47 alla relazione di perizia). La velocità dell'automezzo
è stata, con accurati calcoli, determinata al momento dell'urto
come non superare a 35 km/h, pari a 9,7 m/ s (pag.38); risultato,
questo, che non discorda da quanto dichiarato dall'imputato, e
che va raccordato anche all'approssimativo calcolo della velocità
degli altri mezzi della colonna, operato sulla base delle riprese
cinematografiche, in circa 26 km/h (pag. 23). Spiega, ancora,
il perito che dal momento in cui Chiarieri imboccò corso
XXII Marzo al momento dell'investimento passarono circa 9 secondi
(pag. 59), e che la fase culminante dellincidente si innescò
e si chiuse in poco più di mezzo secondo (pag. 46), tempuscolo
insufficiente per una qualsiasi manovra di emergenza, in quanto
Zibecchi stava correndo probabilmente verso via Cellini quando
decise repentinamente di scendere dal marciapiede, venendo investito
a m 4,30 dal bordo del medesimo (pag. 44).
Ora è indiscutibile che, come i periti hanno affermato,
durante tutto il percorso successivo al primo sbandamento verso
l'angolo di entrata di corso XXII Marzo, l'autista ebbe il controllo
fisico dellautomezzo, e che non poté venire coadiuvato
dal capomacchina Gambardella, perché la conformazione interna
della cabina e la pesantezza dello sterzo non permettevano un
utile intervento di questultimo; ed è anche indiscutibile
che, dal punto di vista del puro e semplice pilotaggio, tutta
la manovra fu condotta con una certa dose di razionalità,
perché Chiarieri dovette rendersi conto - sebbene non sia
mai stato in grado di narrarlo - che l'autocarro, dopo la prima
controsterzata verso destra, non poteva rientrare nel serpentone
a causa del salvagente di fermata dei tram che -per ben 49 metri
ne impediva l'accessibilità, sicché, preparandosi
a superare il cordolo del "serpentone" con un angolo
d'incidenza sufficiente per assicurare il salto, si allargò
prima verso sinistra e poi lasciò il marciapiede in corrispondenza
della fine del salvagente
...
Senonchè, ciò non basta
...
che il Chiarieri possedeva, o avrebbe dovuto possedere piena lucidità
mentale durante tutto quel percorso; lucidità, che costituisce
il presupposto per ascrivere all'autista la responsabilità
colposa dell'accaduto sotto il profilo di non aver valutato che
la sua irruzione sul marciapiede avrebbe potuto gettare il panico
tra i dimostranti innescando anche tentativi di salvataggio
irrazionali e improvvisi, come quello portò Zibecchi
a scendere dal marciapiede anziché schiacciarsi come
altri contro il muro o ripararsi dietro l'angolo di via Cellini.
Nella loro relazione congiunta, alle pag. 60 e seguenti i periti
ing. Mengoli e prof. Farneti hanno affrontato il problema, domandandosi
"dal momento in cui il Chiarieri è stato sicuramente
in grado di controllare la guida del suo automezzo... quali possono
essere state le condizioni fisico-psichiche del Chiarieri
stesso e se tali condizioni fisico-psichiche abbiano potuto influire
sulla configurazione e sul tipo di percorso poi attuato.
E il perito medico legale si è prospettata lipotesi
che dopo aver abbandonato con una o entrambe le mani il volante
dell'autocarro il Chiarieri, di fronte a un ostacolo o sollecitato,
dalla presenza dello stesso, sia stato capace di riprendere la
guida dell'automezzo pur persistendo lo stato di smarrimento,
forse anche di stordimento, prodotto dalle lesioni
sofferte - in particolare il trauma facciale - e che pertanto
siano intervenuti, nelleffettuare il percorso, automatismi
riflessi frutto dell'esperienza e delladdestramento alla
guida" (pag. 62). Riguardo a questa ipotesi il perito, senza
nascondersi lattendibilità anche dellipotesi,
avvalorata dalla razionalità del percorso attuato, che
il Chiarieri sia sempre rimasto padrone della guida, ha osservato
che la potenza muscolare necessania per condurre l'autocarro lungo
la traiettoria descritta fu "di entità relativamente
modesta e compatibie con la condizione patologica costituita dal
dolore e dalleventuale stato di stordimento conseguiti al
trauma facciale e alla contusione latero-cervicale destra";
e, in definitiva, ha concluso che "non può dichiarare,
né in via certa né in via di probabilità,
se tale traiettoria sia stata realizzata dal conducente trovandosi
questo in uno stato di smarrimento, di stordimento momentaneo
e quindi in virtù unicamente di automatismi riflessi
- o se invece quella traiettoria sia stata realizzata trovandosi
il conducente ad avere la piena e completa padronanza dell'automezzo"
(pag, 64-65).
La perplessità non superata dai periti, e in particolare
dal perito medico-legale, è anche del Tribunale; che reputa
di dover dare il giusto peso anche allo stato sub-confuso che
fu riscontrato nel Chiarieri quando giunse all'Ospedale militare,
e alla testimonianza del dott. Guido Forlanini, allora medico
del III Battaglione, oggi civile, che notò che il Chiarieri
"non era svenuto ma era psicologicamente assente" (C/4,
f. 58 retro), "intontito" (primo dibattimento, pag.
62 del verbale dattiloscritto). Osserva ancona il Tribunale che
non è realisticamente prospettabile un'alternativa netta
tra stato di coscienza e stato di incoscienza, ma, al contrario,
tra l'uno e l'altro vi è tutta una gamma di stati intermedi
di lucidità più o meno attenuata, di reattività
a determinati stimoli piuttosto che ad altri; nell'ambito della
quale non può affatto escludersi che il soggetto, parzialmente
obnubilato da un fattore idoneo a provocare una violenta scossa
emotiva, compia correttamente determinati gesti che gli sono familiari
per abitudine e per professionalità, e tuttavia non sia
in grado di prevedere compiutamente quali ne possano essere le
conseguenze ultime. Il vivo dolore, la tensione esterna dell'episodio
di guerriglia, l'ansia di non perdere i contatti con l'autocolonna
della quale faceva parte, la responsabilità che su lui
gravava di trasportare il veicolo o i numerosi uomini che vi si
trovavano fino alla destinazione, il timore di fermarsi in mezzo
a una folla minacciosa che avrebbe potuto circondare i militari
e aggredirli prima che si disponessero in formazione, sono altrettanti
fattori che irrompendo tumultuosamente nell'animo del giovanissimo
carabiniere possono aver contribuito a prolungare in uno stato
affannoso di crepuscolarità l'iniziale scossa e a impedirgli
di recuperare, nei pochi secondi (non più di 9-10) trascorsi
dal trauma facciale fino all'attimo dell'investimento, la lucidità
sufficiente per concepire e mandare a effetto manovre che non
fossero dettate soltanto dall'istinto di autoconservazione, ma
anche dalla preoccupazione etica giuridica di rispettare l'incolumità
altrui.
Nell'impossibilità di sciogliere con una risposta attendibile
il dubbio sul livello e sull'ampiezza dello stato di coscienza
del Chiarieri, il Tribunale ritiene di non poter giungere né
ad unaffermazione di responsabilità, che presupporrebbe
come certo il possesso della piena capacità di comprensione
e di autodeterrninazione negli attimi che precedettero l'investimento,
né a un'assoluzione piena, che a sua volta presupporrebbe
la certezza che i fattori causali sopra ricordati abbiano con
l'irresistibilità della forza maggiore inciso negativamente
nel dinamismo psichico dell'imputato. Sergio Chiarieri deve, pertanto,
venire assolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli.
Per quanto concerne, infine l'imputato Gambardella, sul
conto del quale già si è detto come non possa egli
ritenersi responsabile di ordini che non è provato siano
stati impartiti, vi è da rilevare che, seduto alla sinistra
del conducente, egli non avrebbe avuto la possibilità di
intervenire concretamente - secondo l'opinione espressa anche
dai periti - sulle modalità di conduzione dell'autocarro
nella fase cruciale. Compito dell'ufficiale capomacchina, daltronde,
non è certo quello di attuare improbabili manovre sui comandi
del mezzo sovrapponendosi materialmente al conducente; e, nelleccezionalità
della congiuntura verificatasi, e nell'arco di secondi di cui
si è più volte ricordata la brevità, non
si scorge quale comportamento omissivo o commissivo gli si possa
rimproverare sotto il profilo della cooperazione o del concorso
causale nella determinazione dell'evento di cui fu vittima Giannino
Zibecchi. Egli pertanto va assolto dall'imputazione ascrittagli
per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale, letto l'art. 79 c.p.p., assolve Gonella Alberto
e Gambardella Alberto dai reati loro rispettivarnente ascritti
per non aver commesso il fatto. Assolve Chiarieri Sergio dal reato
ascrittogli per insufficienza di prove.
Milano, 28 novembre 1980.
Il presidente, estensore:
f.to Francesco Saverio Borrelli
Il Direttore di Sezione di Cancelleria
f.to Lucia Fasoli
Sentenza impugnata con ricorso di cassazione da Carlo Zibecchi,
Roberto Giudici, Fulvio Beltramo Ceppi il giorno 1.12.80
f.to il Cancelliere.
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