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N. 4334/79 Reg. Gen.                                              RICORSO                                                                                Sentenza
                                                                                                                                                                                      1980

 

    Addì 28 Mese di Nov.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano
SEZIONE PENALE 8°

 

Composto dai Sigg. Magistrati
         Dott. FRANCESCO SAVERIO BORRELLI   Presidente
         Dott. ROSA IMMANO      Giudice
         Dott. GIUSEPPINA D’ANTONIO     Giudice
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa penale contro
1) CHIARIERI SERGIO, nato a Pescara il 21 Maggio 956, res. a Sasso Ferrato via Col De Magna n. 20, elett. Dom. presso l’avv. Vittorio D’Aiello, via Freguglia n. 10;
2) GAMBARDELLA ALBERTO, nato a Napoli il 16/6/1954, res. a Napoli via Michelangelo Caravaggion. 97/C;
3) GONELLA ALBERTO, nato a Bengasi (Libia) il 1/1/1940, res. in Milano via Friuli n. 88, anche c/o avv. Armando Cillario, Corso di P.ta Vittoria n. 31 MI;

IMPUTATI

 

A) del reato p.e p. dagli artt. 113, 589, 61 n. 3 C.P., per aver, in cooperazione colposa tra di loro, cagionato la morte di Zibecchi Giannino per colpa aggravata dalla previsione dell’evento: il cap. Gonella, infatti, quale comandante della colonna inviata dal comando del III Bgt. CC. verso la caserma di via Fiamma, dove era stato segnalato il pericolo di un assalto da parte di dimostranti, ordinava ai militari a lui subordinati di imboccare corso XXII Marzo, effettuando con gli automezzi una manovra “a sfollagente”, sì da percorrere a ventaglio l’intera platea stradale e i marciapiedi laterali, manovra non giustificata dalla situazione di fatto e prevedibilmente pericolosa per l’incolumità di quanti si trovavano in corso XXII Marzo; il ten. Gambardella, quale ufficiale capo macchina ed il carabiniere Chiarieri, quale conducente l’automezzo Fiat CM 52 tg. EI 601206, eseguivano la suddetta manovra nonostante la situazione di fatto ne dimostrasse l’inutilità e la pericolosità, conducendo comunque il loro mezzo sulla corsia di sinistra, contro mano, ad una velocità di circa 35 Kmh., salendo altresì sul marciapiede affollato di manifestanti i quali per evitare di essere travolti, o si appiattivano contro i muri degli edifici laterali o si spostavano, correndo verso la platea stradale, come lo Zibecchi che si comportava in tal modo proprio nel momento in cui il camion discendeva dal marciapiede tagliando diagonalmente la strada; lo Zibecchi veniva così investito dal paraurti anteriore e dalla calandra dell’automezzo e successivamente, schiacciato dalle ruote decedeva sul colpo.
In Milano, il 17 Aprile 1975
B) Gonella Alberto, inoltre, del reato di cui agli artt. 113, 590, 61 n. 3 C.P., per aver cagionato, in cooperazione colposa, aggravata dalla previsione dell’evento, con Gambardella Alberto e con Chiarieri Sergio, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra e con la medesima condotta sopra descritta, lesioni personali, guarite in gg. sette, a Giudice Roberto e una contusione alla faccia laterale della coscia sinistra a Beltramo Ceppi Fulvio;
per aver, ancora cagionato, per aver cagionato, in cooperazione colposa, aggravata dalla previsione dell’evento, con Bracaglia Alberto e Brizzolari Benvenuto, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a), lesioni colpose a Signorini Dario, che riportava una frattura  bimalleolare con un periodo di malattia di centoventi giorni e con l’indebolimento permanente dell’organo della deambulazione: il brig. Brizzolati, infatti, quale sottufficiale capo-macchina, e il carabiniere Bracaglia, quale conducente dell’auto Fiat CM 52 tgt. EI 601205, in seguito all’ordine ricevuto dal Gonella, eseguivano manovre analoghe a quella descritta nel capo a), nonostante la situazione di fatto ne dimostrasse l’inutilità e la pericolosità, conducendo il loro mezzo sulla corsia di destra di corso XXII Marzo, ad una velocità elevata , salendo altresì sul marciapiede antistante il bar “Motta”, marciapiede affollato di manifestanti i quali, per evitare di essere travolti, si appiattivano contro i muri degli edifici o si spostavano sulla strada, come il Signorini, che si trovò improvvisamente a dover divaricare le gambe per evitare di inciampare in altra persona che gli era caduta davanti e con tale brusco movimento subiva lo schiacciamento del piede destro, che veniva travolto dalla ruota anteriore dell’autocarro dei carabinieri, che in quel momento era sul marciapiedi; Signorini, a causa dello spostamento brusco, onde evitare di essere urtato dalla fiancata dell’autocarro, riportava la frattura del malleolo peroneale e di quello tibiale con le conseguenze sopra indicate.
In Milano, il 17 Aprile 1975

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Il 17 aprile 1975, all’indomani dell’omicidio di Claudio Varalli, giovane appartenente al Movimento studentesco, ad opera di un avversario politico, la città di Milano fu sconvolta da una serie di episodi di violenza (aggressioni a privati cittadini, devastazioni di sedi del M.S.I., incursioni, vandalismi e incendi in esercizi pubblici e redazioni di giornali, attacco ad automezzi e reparti delle forze dell’ordine) verificatisi a margine di una manifestazione di protesta con comizio e corteo che aveva preso le mosse da piazza Cavour. G1i incidenti di gran lunga più gravi si verificarono nell’area compresa tra via Mancini; dove le forze dell’ordine erano schierate a protezione della Federazione provinciale del M.S.I., corso XXII Marzo, piazza S. Maria del Suffragio e via Fiamma: qui numerosi automezzi della polizia e dei Carabinieri furono dati alle fiamme mediante il lancio di bottiglie incendiarie, mentre i reparti, pressoché esaurite le riserve di candelotti lacrimogeni, sotto la pressione di consistenti gruppi di dimostranti, erano costretti ad arretrare. Alle ore 12,45 transitò per corso XXII Marzo, diretta da piazza 5 Giornate verso piazza S. Maria del Suffragio, una colonna di automezzi (alcune campagnole A.R., alcuni autocarri leggeri CL-51, alcuni autocarri pesanti CM-52) inviata d’urgenza dalla caserma dei Carabinieri di via Lamarmora con un contingente di uomini del III Battaglione Milano al comando del capitano Alberto Gonella il cui intervento non era stato programmato in anticipo ma deciso all’ultimo momento per il precipitare della situazione.
Transitata tra una gragnola di sassi, altri oggetti contundenti e bottiglie incendiarie la colonna che, salvo la campagnola di testa allontanatasi per spegnere le fiamme dalle quali era rimasta avvolta, si arrestò nel tratto di corso XXII Marzo compreso tra via Mancini e piazza S. Maria del Suffragio, discesi gli uomini ed effettuate da questi e dai reparti già in luogo alcune cariche valse a disperdere i dimostranti, si constatò che sulla carreggiata sinistra di corso XXII Marzo, all’incirca all’altezza della laterale via Cellini, giaceva il corpo esanime di un giovane, identificato per il ventiseienne Giannino Ribecchi il quale fino a pochi attimi prima aveva partecipato tra i dimostranti all’azione contro i reparti attestati in via Mancini. Era accaduto che uno degli autocarri pesanti della colonna, un CM-52, targa E.I. 601206, guidato dal carabiniere diciottenne Sergio Chiarirei alla cui sinistra era seduto come capomacchina il sottotenente Alberto Gambardella, nell’imboccare corso XXII Marzo anziché immettersi subito – come gli automezzi che lo precedevano – nella corsia centrale riservata ai mezzi pubblici e delimitata dal cosiddetto serpentone, aveva percorso qualche decina di metri completamente spostato sulla sinistra, salendo ad un certo punto sul marciapiede gremito di dimostranti. Discesone, mentre diagonalmente si dirigeva verso la corsia centrale (nella quale era poi rientrato saltando il “serpentone”) aveva investito e sbalzato in avanti lo Zibecchi, che fuggiva dal marciapiede verso il centro della strada, e lo aveva quindi sorpassato, con la ruota anteriore sinistra schiacciandogli il cranio. Lo stesso autocarro aveva anche urtato, all’incirca nel medesimo contesto di manovra, altre due persone – Roberto Giudici e Fulvio Beltramo Ceppi – provocando loro lesioni. A pochi secondi di distanza un altro autocarro pesante, il CM-52, targa E.I. 601205, guidato dal carabiniere Alberto Bracaglia con il brig. Benvenuto Brizzolati come capomacchina, che nella colonna seguiva quello del Chiarieri, aveva a sua volta tagliato, salendovi, l’angolo destro del marciapiede del corso XXII Marzo su piazza 5 Giornate, dove si trovavano pure numerosi dimostranti, e aveva provocato una frattura bimalleolare a Dario Signorini, costretto a un brusco spostamento per evitare di venire investito. L’automezzo era poi entrato anch’esso nella corsia centrale.
A conclusione di una laboriosa indagine, nel corso della quale vennero acquisite fotografie e pellicole cinematografiche di privati operatori, vennero ascoltati numerosi testimoni civili e militari, venne eseguito un complesso esperimento giudiziale nei medesimi luoghi dei fatti, e vennero eseguite una perizia tecnica e varie perizie medico legali anche sulla persona del carabiniere Chiarieri il quale asseriva di aver perduto il controllo dell’autocarro per essere stato colpito da oggetti contundenti al volto e al collo, il Giudice istruttore con ordinanza-sentenza del 22 Giugno 1979 – oltre prosciogliere numerosi soggetti da imputazioni attinenti alla partecipazione ai disordini, e a prosciogliere per intervenuta amnistia il Gambardella, il Chiarirei, il Bracaglia e il Brizzolari da imputazioni di lesioni colpose in danno di coloro che avevano riportato fratture e contusioni per effetto delle manovre dei due autocarri – rinviò il Gonella (che aveva rinunziato all’amnistia quanto ai reati di lesioni colpose), il Gambardella e il Chiarieri al giudizio del Tribunale di Milano perché rispondessero dei reati loro rispettivamente ascritti come in epigrafe. Il Giudice istruttore, in particolare, disattendendo – in conformità delle richieste del Pubblico Ministero – la tesi secondo cui il carabiniere Chiarieri aveva perduto il controllo dell’autocarro a causa delle lesioni riportate (e oggettivamente constatate dalla perizia medico-legale), ritenne che fosse stata attuata da tutta l’autocolonna una preordinata manovra a “sfollagente”, inopportuna sia perché la condizione della piazza era in quella fase già in via di decongestionamento, sia perché gli autocarri non si prestavano comunque per la loro pesantezza e scarsa manovrabilità a un uso siffatto. Donde la responsabilità dell’ufficiale capocolonna (il Gonella), dell’autista (il Chiarieri) e dell’ufficiale capomacchina (il Gambardella).
Un primo dibattimento venne celebrato davanti alla IV sezione penale del Tribunale di Milano nelle udienze del 15 Ottobre 1979 e seguenti. All’esito della discussione il Tribunale pronunziò ordinanza in data 27 Ottobre 1979 con la quale, ritenuto in fatto che gli imputati avevano ricevuto l’ordine da ufficiali superiori dell’Arma di recarsi a prestare rinforzi non già alla caserma di via Fiamma (Compagnia Monforte) bensì ai reparti attaccati dai dimostranti in via Mancini, e di disperdere la folla caricandola con gli automezzi – ordine che il Tribunale “al di là dell’inadeguatezza dei mezzi impiegati…” reputava “… di per sé legittimo” – osservò che il fatto così accertato era diverso da quello contestato, e che in relazione ad esso non poteva definirsi la posizione degli imputati, vuoi perché l’azione penale era stata promossa su altri presupposti, vuoi perché l’azione penale si sarebbe, diversamente, vincolata l’attività del Pubblico Ministero conseguente all’invio degli atti al suo ufficio per l’indagine sulle eventuali responsabilità dei superiori degli attuali imputati. Pertanto, ai sensi dell’art. 477, comma 2°, c.p.p., restituì gli atti al Pubblico ministero per l’ulteriore attività di sua competenza.
L’Ufficio del Pubblico Ministero non condivise la deliberazione del Tribunale, e con atto del 10 gennaio 1980 elevò conflitto, osservando che la supposta diversità del fatto non sussisteva, che il Tribunale avrebbe potuto e dovuto giudicare in ordine alle imputazioni ascritte ai tre prevenuti, che così facendo in nessun caso il Tribunale avrebbe vincolato il Pubblico ministero nell’eventuale esercizio dell’azione penale contro gli ufficiali superiori. La Corte di cassazione, risolvendo il conflitto con sentenza del 14 aprile 1980, accolse i rilievi del Pubblico ministero, annullò l’ordinanza 27 ottobre 1979 e trasmise gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso. Il Presidente del tribunale in un primo tempo assegnò il processo alla stessa IV sezione già a suo tempo investita; con successivo decreto del 6 giugno 1980, peraltro, preso atto che il Presidente della IV sezione ravvisava “motivi di opportunità per l’assegnazione ad altra sezione in seguito al provvedimento della Corte di cassazione”, assegnò il processo alla VIII sezione penale.
Fissato nuovamente per il 12 novembre 1980, il dibattimento è stato celebrato davanti a questa sezione alla presenza degli imputati Chiarieri e Gonella, nella contumacia dell’imputato Gambardella, e nel contradditorio con le parti civili Carlo Ziabecchi, Fulvio Beltramo Ceppi, Roberto Giudici e Dario Signorini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Dall'ordinanza pronunziata il 27 ottobre 1979 dall'altra sezione di questo Tribunale traspare con sufficiente chiarezza - pur attraverso la prudenziale fraseologia che è d'obbligo quando il giudice per ragioni di rito non ritenga di poter definire il merito dalla causa - un apprezzamento della fattispecie concreta orientato a valorizzare, nei riflessi favorevoli alla posizione degli imputati derivanti dall'applicazione dell'art. 5l c.p., la sostanziale o apparente legittimità dell'ordine di carica "a sfollagente" che, nella situazione di "vera e propria guerriglia urbana certamente da non equipararsi alle normali turbolenze di una folla di dimostranti" (pag.9), altrove definita "gravissima" (pag.13) per il massiccio attacco subito dalle forze dell'ordine, si ipotizzava fosse stato impartito dai vertici della catena gerarchica dell'Arma.
All'esito del dibattimento integralmente rinnovato e su qualche punto ampliato, questo Tribunale ritiene di dover giungere egualmente all'assoluzione degli imputati, ma per motivi radicalmente diversi.
Incertezze, lacune mnemoniche, contraddizioni sono state a più riprese constatate nelle varie fasi del processo e contestate a imputati e testimoni. Senza volerne negare l'esistenza, e senza poter escludere che in parte siano riconducibili a intenti e talora a eccessi difensivi, reputa il Tribunale che esse interessino aspetti marginali e comunque non essenziali alla valutazione giuridica dei fatti. Un esempio per tutti è offerto dalla controversia sul parallelepipedo di metallo nel quale alcuni hanno creduto di individuare l'oggetto che colpì allo zigomo il carabiniere Chiarieri e ai cui discussi passaggi da una mano e da una tasca all'altra si è attribuita un'irragionevole importanza, posto che la lesione ossea patita dal Chiarieri era stata, in sé, irrefutabilmente accertata dal perito recatosi in ospedale a esaminare il militare e la documentazione clinica a pochissimi giorni di distanza dall'episodio. D'altronde dalle 1acune, dalle incertezze, dalle contraddizioni - se ingiustificabili - possono ricavarsi talvo1ta elementi di rafforzamento di prove fondate altrove, non certo ragioni per dare corpo a congetture costruite aprioristicamente. Soltanto, poi, un grezzo semplicismo ignaro, o volutamente dimentico della complessa problematica psicologica della percezione, della memorizzazione e della riproduzione dei dati, che non solo nei laboratori sperimentali ma nell'esperienza giudiziaria accade quotidianamente di dover affrontare, potrebbe condurre a generalizzare accuse di falsità, quando si sollecitino e si ricevano con contrastanti risultati dalla memoria di protagonisti e testimoni informazioni su avvenimenti precipitosi e dispersivi, investiti di forti cariche di emotività, concentrati in brevissimi segmenti temporali. E, sempre a titolo di esempio, potrebbero qui ricordarsi le testimonianze di Mariangela Scozzaro, commessa del negozio GAP, secondo la quale l'autocarro di Chiarieri marciava lungo corso XXII Marzo verso piazza 5 Giomate (C/4, f. 48), di Paolo Toniolo, secondo cui le due (?) camionette di testa della colonna imboccarono la carreggiata destra della strada, seguite dagli autocarri (ivi, f. 49) di Mauro Di Prete, secondo cui l'autocarro di Chiarieri dopo l'investimento proseguì nella carreggiata di sinistra (ivi, f. 54): informazioni, tutte, pacificamente erronee e definitivamente sepolte, senza clamore, tra le pagine del processo come relitti privi di interesse.
La tesi, secondo cui l'autoco1onna avrebbe ricevuto l'ordine di caricare i dimostranti con gli automezzi, è rimasta allo stato di mera congettura. Nessuno dei testimoni, nessuno degli imputati di questo procedimento (due dei quali, Gonella e Gambardella, non più appartenenti all'Arma; il terzo, Chiarieri, astrattamente interessato più di chiunque altro a rifugiarsi, da semplice gregario all'epoca non ancora diciannovenne, dietro lo schermo dell'ordine dei superiori), nessuno degli indiziati nell'altra inchiesta apertasi dopo l'ordinanza 27 ottobre 1979, ha mai affermato l'esistenza di un ordine del genere, ma al contrario, tutti l'hanno negata.
Né l'accusa pubblica né l'agguerrita a accusa privata hanno citato un solo esempio storico di cariche operate contro la folla da reparti di Carbinieri direttamente con gli automezzi, prima o dopo del 17 aprile 1975, ciò che significa indiscutibilmente l'estraneità di tali manovre alla prassi dell'Arma, sebbene il punto 28.3 della pubblicazione n. 9041 "Impiego dei reparti dell'Arma nei servizi di O.P. Norme esecutive", del 1967 (prodotta nel precedente dibattimento, udienza 23 ottobre 1979) contempli la "carica a piedi e su automezzi": normativa, peraltro, che è stata concordemente definita di carattere sperimentale, che non consta abbia mai avuto attuazione neppure in sede addestrativi, e che in ogni caso prevedeva - con strumentazioni accessorie e modalità affatto particolari - solo l'uso delle campagnole (A.R.) e degli autocarri leggeri con i teloni arrotolati, non anche degli autocarri pesanti quali i CM 52.
L'ordine di una siffatta inedita manovra, alla quale gli automezzi pesanti erano del tutto inidonei e che sarebbe stata obiettivamente rischiosa non solo per la fo1la ma per gli stessi militari (traspostati su mezzi non agi1i, a baricentro alto, con sterzatura limitata e priva di servomeccanismi come pure di "ritorno" del volante), a tutto concedere si sarebbe potuto concepire se impartito sul campo, di fronte alla folla minacciosa e in prossimità del contatto. E' pacifico però che gli autocarri non avevano radio a bordo e non potevano perciò ricevere ordini durante la marcia, così come è pacifico che la colonna non ebbe un arresto generale in piazza 5 Giornate, e che l'ufficiale capocolonna non scese dalla sua campagnola ma al contrario, imboccato il corso fu costretto dalle fiamme che ben presto lo avvolsero ad accelerare l'andatura e lasciare di fatto il comando all'ufficiale della campagnola di coda. Dunque l'ordine, non comunicato durante il percorso né sul teatro degli avvenimenti, dovrebbe esserlo stato all'atto della partenza dalla caserma di via Lamarmora, o ancora prima.
Ipotesi, peraltro, non solo non suffragata da prove storiche, ma del tutto irreale, giacché né l'ufficiale precipitosamente chiamato a formare e comandare la colonna, né il comandante del Battaglione, né i più alti ufficiali con i quali quest'ultimo era stato in contatto radio, possedevano dalle rispettive sedi una conoscenza particolareggiata della situazione nel corso XXII Marzo e nelle adiacenze, avendo ricevuto soltanto segnalazioni di pericolo imminente che, nel rapido evolversi tipico dei movimenti di piazza non consentivano una decisione aprioristica circa le modalità tattiche dell'intervento, al contrario postulavano un adattamento dell'azione alla variabile concretezza del momento in cui il reparto fosse giunto sul posto. E meno che mai poteva essere decisa per così dire a tavolino una modalità d'intervento tanto drastica e tanto singolare - e del tutto inedita, lo si è rilevato: ciò che contribuisce a colorarla di improbabilità, tenuto conto degli schematismi tendenzialmente rigidi e intellettualmente conservatori della mentalità militare - come la carica con gli automezzi pesanti.
Quanto poi al quesito se la colonna avesse ricevuto ordine di portarsi in via Fiamma al soccorso del Comando della Compagnia Monforte - dove un manipolo minaccioso di dimostranti si avvicinava alla caserma pressoché sguarnita incendiando autovetture - o in Via Mancini angolo corso XXII Marzo, trattasi di un argomento controverso la cui importanza è stata chiaramente sopravvalutata sia dalle parti sia dal Tribunale nella precedente tornata dibattimentale. La prima alternativa è tutt'altro che incompatibile con le circostanze accertate, posto che il percorso seguito dalla colonna, contrariamente a quanto tralaticiamente ripetuto per tanti anni, era il più breve per raggiungere piazza S.Maria del Suffragio (la caserma della Compagnia. Monforte è nell'isolato d'angolo tra tale piazza e via Fiamma); e che, a smentire le sofisticate illazioni secondo cui la chiamata d'aiuto da via Fiamma sarebbe giunta alla Centrale operativa dei Carabinieri dopo la partenza della colonna, sta l'inoppugnabile registrazione della chiamata ai Vigili del fuoco alle ore 12,21 (registro annotazioni acquisito in fotocopia e allegato al verbale della udienza 25 ottobre 1979, foglio 4) per l'intervento in S. Maria del Suffragio, proveniente attraverso il "113" sicuramente dal m.llo Zappalà, che ha testimoniato la contestualità cronologica tra tale chiamata e quella alla Centrale operativa, a seguito della quale fu dato il "via" alla partenza del reparto automontato. Ma a prescindere da questi rilievi, la contrapposizione tra l'obiettivo "via Fiamma" e l'obiettivo "via Mancini" è palesemente artificiosa, in primo luogo per l'estrema vicinanza dalle due strade, separate da due isolati soltanto, e interessate da una medesima e contemporanea azione violenta da parte dei dimostranti, in secondo luogo perché tutte le relazioni di servizio e le prime dichiarazioni testimoniali dei militari parlano di intervento del contingente in via Fiamma e in via Mancini, in terzo luogo perché, escluso che la colonna potesse aggirare la zona e imboccare dall'estremità opposta via Fiamma, ingombra quel giovedì dalle bancarelle del mercatino settimanale, era tatticamente del tutto indifferente giungere sul teatro degli incidenti da via Morosini piuttosto che da piazza 5 Giornate. Né, comunque, si scorge quale utilità per la tesi accusatoria dell'ordine di carica con gli automezzi potrebbe desumersi dall'adozione dell'ipotesi che la destinazione fosse corso XXII Marzo piuttosto che via Fiamma, dal momento che tutta la zona - come i filmati drammaticamente mostrano - era flagellata dalla violenza dei dimostranti.
Sicché in definitiva tale tesi accusatoria rimane ancorata a due soli indizi, che si dirà subito quanto siano labili. Il primo è legato alla constatazione che il vice questore Epifani, ai cui ordini si trovava la forza di via Mancini, qualche diecina di minuti prima, personalmente ferito alla testa e gravemente preoccupato per il precipitare degli eventi, aveva via radio invitato a "caricare attorno attorno con le macchine", "con gli autocarri" (pag. 37 della trascrizione in atti delle registrazioni effettuate presso la Centrale operativa della Questura). Il secondo, alla constatazione che, di fatto, il CM-52 guidato dal Chiarieri si portò suI lato sinistro del corso XXII Marzo, e il CM-52 guidato dal Bracaglia tagliò l'angolo iniziale destro della stessa strada, l'uno e l'altro dunque deviando dal percorso centrale che, tracciato dai mezzi di testa, essi avrebbero dovuto seguire nell'attendere al compito di mero trasferimento del contingente in luogo dove questo potesse efficacemente operare appiedato.
Senonchè, sul primo punto deve rilevarsi che non è minimamente provato che l'invocazione del dott.Epifani - quale che sia l'interpretazione autentica che egli, udito come teste, ha voluto accreditarne - sia giunta, direttamente o indirettamente, e in quella precisa formulazione, all'Arma dei Carabinieri. Le centrali operative della Questura e dei Carabinieri non erano stabilmente collegate tra loro, le bande di frequenza sulle quali gli apparecchi della P.S. e dell'Arma trasmettevano e ricevevano erano diverse; e, a escludere che dalla Questura il suggerimento del dott.Epifani fosse stato accolto letteralmente, e potesse quindi essere stato girato negli stessi termini ai Carabinieri, sta la medesima registrazione, in cui si ode la voce del dott. La Torre, allora Capo di gabinetto della Questura, che seguiva e coordinava le operazioni, impartire ai commissari Soldano e Virzì, e ai rispettivi reparti di Pubblica sicurezza, l'ordine di portarsi ai lati della zona calda "uno da destra e uno da sinistra", e di "fare azione di alleggerimento attorno..., si azionino le sirene... di non andare davanti all'obbiettivo" (pag. 38-39-46 della citata trascrizione). Ordine, questo, ben diverso da quello che il funzionario avrebbe formulato se avesse inteso coltivare il disegno di una carica diretta con gli automezzi contro la folla; donde l'irragionevolezza di presumere (a parte la netta smentita da lui data come testimone) che egli avesse chiesto ai Carabinieri, con cui pure era in contatto, di eseguire quanto il dott. Epifani pareva suggerire.
Sul secondo punto, a parte la correttezza metodologica di fondare sul fatto materiale il teorema dei suoi antecedenti causali (in sintesi: "Chiarirei e Bracaglia si diressero sulla folla - dunque lo fecero deliberatamente - dunque ne avevano ricevuto l'ordine"; dove ciascuna delle due inferenze è evidentemente viziata), vi è da osservare che le manovre dei due autisti furono tutt'altro che simmetriche, tutt'altro che contemporanee, tutt'altro che coordinate. Se in un qualsiasi momento la colonna avesse ricevuto l'ordine di rastrellare in tutta la sua ampiezza il corso XXII Marzo, vi è da presumere che gli automezzi vi sarebbero stati predisposti con un minimo di coordinazione, che si sarebbero mossi in formazione, che avrebbero persistito nei rispettivi compiti per un tratto apprezzabile, almeno fino a raggiungere l'obiettivo di via Mancini. Mai, al di là dell'assurdità di far eseguire evoluzioni sui marciapiedi a due autocarri pesanti (CM-52) quando nella colonna, oltre le campagnole, vi erano anche due autocarri leggeri (CM-51: quello guidato dal carabiniere Nicodemo, immediatamente dietro la campagnola di testa, e quello che precedeva immediatamente la campagnola di coda del cap. Montanti; i due filmati
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degli altri per la minore altezza della cabina di guida), il percorso di Bracaglia fu nettamente diverso da quello di Chiarieri, perché l'autocarro taglia soltanto l'angolo destro, subito dopo rientrando nella corsia di centro anziché rimanere sulla destra o addirittura sul marciapiedi, né gli sarebbe stato difficile farlo evitando gli ostacoli fissi; non soltanto, ma la manovra di Bracaglia fu posteriore di vari secondi a quella di Chiarieri, come emerge dalla deposizione del teste Carlo Alzon. (vol.C/4, f. 73).che vide e fotografò l'autocarro del Bracaglia sull'angolo del bar Motta dopo che l'autocarro del Chiarieri era già uscito dalla sua ottica. E come è irrefutabilmente provato dalla progressione delle istantanee da lui scattate, dove quella che inquadra la manovra del Bracaglia porta un numero successivo a quella che inquadra il Chiarieri mentre rientra nel "serpentone" dopo aver investito Zibecchi. Se a questo si aggiunge che ciascuna delle due deviazioni - quella del Chiarieri e quella del Bracaglia - è spiegata da una propria ragione suffficiente che è quanto meno equipollente, in via di prima approssimazione analitica, all'ipotesi dell'esecuzione di un. ordine (per Chiarieri, come si vedrà, il bombardamento di oggetti contundenti e incendiari cui il mezzo e l'uomo furono fatti segno; per Bracaglia, l'esistenza al centro dell'incrocio di una vasta chiazza fiammeggiante che, sebbene abbastanza lontana dal marciapiede, può costituire spiegazione di una repentina, non ben calcolata ma sicuramente momentanea sterzata verso destra), è agevole concludere che della tesi dell'ordine di carica - tra l'altro nebulosa nel suo specifico contenuto: se carica sui marciapiedi, o sulle sole corsie - non resta in piedi alcun valido supporto che si possa reputare  attendibilmente provato.
Da tale constatazione discende l'assoluzione del capitano Alberto Gonella dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto, non avendo egli impartito né trasmesso né cooperato a far eseguire il supposto e non provato ordine di carica a sfollagente; e risultando con pacifica certezza che, alcuni secondo prima che gli autocarri del Chiarieri e del Bracaglia imboccassero corso XXII Marzo, egli era stato costretto dal fuoco che avvolgeva la sua campagnola a una fuga in avanti per evitare il rischio di una
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perdere il contatto con la restante parte della colonna da lui comandata. Per la stessa ragione deve escludersi che all'imputato sottotenente Alberto Gambardella possa fondatamente ascriversi quale capomacchina la responsabilità di aver trasmesso ed eseguito il supposto ordine di carica.
Per quanto concerne la posizione dell'imputato Sergio Chiarieri e, con riferimento alla solo aspetto della possibilità di controllo del comportamento dell'autista, la posizione dell'ufficiale capomacchina Gambardella, già si è accennato che l'autocarro e la persona del Chiarieri vennero investiti da lanci operati dai dimostranti nella zona d'incrocio tra viale Montenero, viale Premuda e Corso XXII Marzo. Sulla circostanza che l'autocarro venne colpito, nel lato sinistro, da una bottiglia incendiaria, nessun dubbio è possibile, essendovi agli atti le fotografie che la documentano, con riguardo al momento in cui l'autocarro dal centro dell'incrocio stava puntando sull' angolo sinistro di corso XXII Marzo, in direzione della farmacia (fotogr. all.5 alla perizia tecnica). Sulla circostanza che il Chliarieri venne colpito al volto e al collo da oggetti contundenti, e sulle conseguenze che da questi colpi possano essere derivate alla conduzione del veicolo, sono invece stati sollevati, seppure in modo non sempre chiaro, molti dubbi.
In proposito il Tribunale osserva quanto segue. Sebbene in linea di massima gli autisti avessero l'istruzione di applicare ai finestrini dalla cabina le grate di protezione, è stato da più parti riferito che essi riluttavano a conformarsi a questa disposizione, insofferenti dell'impedimento frapposto sulla destra dalla grata alla visuale laterale (gli autocarri hanno la guida a destra) e alla possibilità di sporgere il capo dal finestrino, e che da parte dei superiori vi era tolleranza al riguardo. I filmati mostrano almeno tre autocarri della colonna privi di grata destra (uno di questiè il CL targato EI-89836 guidato dal carabiniere Nicodemo, ripreso e fotografato più avanti nel momento in cui una sassata frantuma il vetro); nell'interno della cabina del CM-52 di Chiarieri  furono in più punti trovate tracce di oggetti contundenti; sicché non vi è motivo per dubitare che effettivamemte Chiarieri marciasse senza grata e nella fase che
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L'imputato fin dal primo interrogatorio reso in ospedale al magistrato all'indomani del fatto riferì di essere stato colpito allo zigomo e al collo, circostanza riferita anche da Gambardella, di aver portato le mani al volto e di aver perduto il controllo del mezzo. La circostanza, tutt'altro che improbabile nel quadro delle violente ostilità in atto nella zona, cinematograficamente e fotograficamente documentate e testimonialmente confermate con preciso riferimento anche ai mezzi dell'autocolonna dei Carabinieri, è provata nella sua materiale oggettività dalle lesioni che Chiarieri riportò e che, indicate poi nei referti delle ore 15 presso il Policlinico e delle ore 17 presso l'Ospedale militare, il perito prof. Farneti iniziando le proprie operazioni il 19 aprile 1975 (a due giorni cioè dal fatto) direttamente constatò e descrisse come contusione escoriata allo zigomo destro con infrazione sottoperiostea della corticale esterna e come contusione escoriata in regione latero-cervicale posteriore destra. Sebbene nessuna fonte storica - a parte le dichiarazioni di Chiarieri e GambardelIa - rifletta le coordinate spazio-temporali del ferimento, non vi sono seri motivi, per dubitare che questo sia accaduto nel momento e nel punto in cui fin dal primo interrogatorio Chiarieri disse di averlo subito, cioè mentre si trovava al centro dell'incrocio sopra ricordato. Al contrario, un. riscontro preciso della veridicità delle parole degli imputati proviene dalle considerazioni del perito tecnico ing. Mengoli (pag. 59 dell'elaborato) circa l'anomalia della direzione di marcia puntata, in quel tratto, verso l'angolo dell'edificio, ciò che secondo lo stesso perito convaliderebbe l’ipotesi che l'autista avesse abbandonato con entrambe le mani il volante; direzione che è estremamente improbabile fosse stata assunta deliberatamente, atteso che sull'angolo vi erano ostacoli fissi (paline di segnaletica stradale) contro i quali non è pensabile che Chiarieri volesse avventarsi, quand’anche intenzionato a salire sul marciapiede; direzione, la cui anomalia è efficacemente rispecchiata dalla deposizione della parte lesa Dario Signorini (C/4, f. 68 retro; precisazione toponomastica al primo dibattimento, f. 15 del relativo verbale dattiloscritto), che ebbe addirittura la sensazione che l'autocarro si disponesse a imboccare viale Premuda (90° a sinistra) anziché corso XXII Marzo; direzione, che
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rista che vi si trovava, corresse con una manovra tanto brusca da far percepire all'altra parte lesa Fulvio Beltramo Ceppi (C/3, f. 10) dopo la “curva netta" (evidentemente verso viale Premuda) la accentuata inclinazione centrifuga - o coricamento - dell'automezzo sulla sinistra all'atto in cui questo controsterzò verso la carreggiata sinistra di corso XXII Marzo. Rilievi, questi, che a un sereno esame non possono non apparire come inequivocabile conferma dell'intervento di fattori esterni di turbamento nella conduzione del veicolo, altrimenti irrazionale pur alla stregua dell'ipotesi di un deliberato imbocco della carreggiata sinistra; e che, saldandosi con le risultanze peritali e con le versioni degli imputati, consentono di individuare quei fattori precisamente nelle lesioni subite da Chiarieri, accompagnate dalla violenta scossa alla struttura ossea del capo e dal vivo dolore conseguente alla frattura.
Se tutto questo è vero, ne discende che il tratto di marcia che Chiarieri compì dal centro dell’incrocio fino quasi all’angolo del marciapiede sinistro ebbe come antecedente fattuale il ferimento; il che significa che - come sopra si è accennato - la divergenza dalla linea di marcia centrale ha una propria ragione sufficiente, almeno in quel tratto, oltre la quale sarebbe pretestuoso ricercare altri fattori determinanti e, in particolare, ipotizzare una cosciente deliberazione di spostamento a sinistra, rientrando nell’ordine delle cose che un colpo alle ossa facciali tanto forte da provocare una frattura, accompagnato da un altro colpo alla cervice e dalla contemporanea accensione di un ordigno incendiario al lato opposto dell’automezzo, determinasse nel conducente una fase di incolpevole perdita di controllo dei movimenti propri e del mezzo, quanto dire un’intermittenza nella volontà cosciente (così anche il perito prof. Farneti, pag. 27-28 della sua relazione).
Il problema, tuttavia, della responsabilità di Chiarieri per l’investimento del giovane Zibecchi, non è ancora risolto. Dalla minuziosa relazione del perito ing. Mengoli, sul cui contenuto non è mai stata sollevata obiezione da alcune parte, e che concorda con le descrizioni dei testimoni oculari; emerge che l’autocarro, evitando il ciclomotore sull'angolo, piegò a destra, proseguì per alcuni metri nella carreggiata sinistra con andatura lievemente diagonale verso il centro strada, poi piegò nuovamente a sinistra salendo sul marciapiede in corrispondenza del passo car
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sfiorando i tendoni dei negozi, ne discese 7-8 metri prima di un orologio elettrico accingendosi a tagliare in diagonale la carreggiata, e in quel punto travolse Zibecchi che con altri dimostranti spaventati fuggiva dal marciapiede verso il centro della strada, lo sorpassò e rientrò quindi nel “serpentone” all'incirca all'altezza dell'angolo di via Cellini (cfr. planimetria all. 47 alla relazione di perizia). La velocità dell'automezzo è stata, con accurati calcoli, determinata al momento dell'urto come non superare a 35 km/h, pari a 9,7 m/ s (pag.38); risultato, questo, che non discorda da quanto dichiarato dall'imputato, e che va raccordato anche all'approssimativo calcolo della velocità degli altri mezzi della colonna, operato sulla base delle riprese cinematografiche, in circa 26 km/h (pag. 23). Spiega, ancora, il perito che dal momento in cui Chiarieri imboccò corso XXII Marzo al momento dell'investimento passarono circa 9 secondi (pag. 59), e che la fase culminante dell’incidente si innescò e si chiuse in poco più di mezzo secondo (pag. 46), tempuscolo insufficiente per una qualsiasi manovra di emergenza, in quanto Zibecchi stava correndo probabilmente verso via Cellini quando decise repentinamente di scendere dal marciapiede, venendo investito a m 4,30 dal bordo del medesimo (pag. 44).
Ora è indiscutibile che, come i periti hanno affermato, durante tutto il percorso successivo al primo sbandamento verso l'angolo di entrata di corso XXII Marzo, l'autista ebbe il controllo fisico dell’automezzo, e che non poté venire coadiuvato dal capomacchina Gambardella, perché la conformazione interna della cabina e la pesantezza dello sterzo non permettevano un utile intervento di quest’ultimo; ed è anche indiscutibile che, dal punto di vista del puro e semplice pilotaggio, tutta la manovra fu condotta con una certa dose di razionalità, perché Chiarieri dovette rendersi conto - sebbene non sia mai stato in grado di narrarlo - che l'autocarro, dopo la prima controsterzata verso destra, non poteva rientrare nel “serpentone” a causa del salvagente di fermata dei tram che -per ben 49 metri ne impediva l'accessibilità, sicché, preparandosi a superare il cordolo del "serpentone" con un angolo d'incidenza sufficiente per assicurare il salto, si allargò prima verso sinistra e poi lasciò il marciapiede in corrispondenza della fine del salvagente
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Senonchè, ciò non basta
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che il Chiarieri possedeva, o avrebbe dovuto possedere piena lucidità mentale durante tutto quel percorso; lucidità, che costituisce il presupposto per ascrivere all'autista la responsabilità colposa dell'accaduto sotto il profilo di non aver valutato che la sua irruzione sul marciapiede avrebbe potuto gettare il panico tra i dimostranti innescando  anche tentativi di salvataggio irrazionali e improvvisi, come quello  portò Zibecchi a scendere dal marciapiede anziché  schiacciarsi come altri contro il muro o ripararsi dietro l'angolo di via Cellini.
Nella loro relazione congiunta, alle pag. 60 e seguenti i periti ing. Mengoli e prof. Farneti hanno affrontato il problema, domandandosi "dal momento in cui il Chiarieri è stato sicuramente in grado di controllare la guida del suo automezzo... quali possono essere state  le condizioni fisico-psichiche del Chiarieri stesso e se tali condizioni fisico-psichiche abbiano potuto influire sulla configurazione e sul tipo di percorso poi attuato”. E il perito medico legale si è prospettata l’ipotesi che dopo aver abbandonato con una o entrambe le mani il volante dell'autocarro il Chiarieri, di fronte a un ostacolo o sollecitato, dalla presenza dello stesso, sia stato capace di riprendere la guida dell'automezzo pur persistendo lo stato di smarrimento, forse anche di “stordimento”, prodotto dalle lesioni sofferte - in particolare il trauma facciale - e che pertanto siano intervenuti, nell’effettuare il percorso, automatismi riflessi frutto dell'esperienza e dell’addestramento alla guida" (pag. 62). Riguardo a questa ipotesi il perito, senza nascondersi l’attendibilità anche dell’ipotesi, avvalorata dalla razionalità del percorso attuato, che il Chiarieri sia sempre rimasto padrone della guida, ha osservato che la potenza muscolare necessania per condurre l'autocarro lungo la traiettoria descritta fu "di entità relativamente modesta e compatibie con la condizione patologica costituita dal dolore e dall’eventuale stato di stordimento conseguiti al trauma facciale e alla contusione latero-cervicale destra"; e, in definitiva, ha concluso che "non può dichiarare, né in via certa né in via di probabilità, se tale traiettoria sia stata realizzata dal conducente trovandosi questo in uno stato di smarrimento, di stordimento momentaneo – e quindi in virtù unicamente di automatismi riflessi - o se invece quella traiettoria sia stata realizzata trovandosi il conducente ad avere la piena e completa padronanza dell'automezzo" (pag, 64-65).
La perplessità non superata dai periti, e in particolare dal perito medico-legale, è anche del Tribunale; che reputa di dover dare il giusto peso anche allo stato sub-confuso che fu riscontrato nel Chiarieri quando giunse all'Ospedale militare, e alla testimonianza del dott. Guido Forlanini, allora medico del III Battaglione, oggi civile, che notò che il Chiarieri "non era svenuto ma era psicologicamente assente" (C/4, f. 58 retro), "intontito" (primo dibattimento, pag. 62 del verbale dattiloscritto). Osserva ancona il Tribunale che non è realisticamente prospettabile un'alternativa netta tra stato di coscienza e stato di incoscienza, ma, al contrario, tra l'uno e l'altro vi è tutta una gamma di stati intermedi di lucidità più o meno attenuata, di reattività a determinati stimoli piuttosto che ad altri; nell'ambito della quale non può affatto escludersi che il soggetto, parzialmente obnubilato da un fattore idoneo a provocare una violenta scossa emotiva, compia correttamente determinati gesti che gli sono familiari per abitudine e per professionalità, e tuttavia non sia in grado di prevedere compiutamente quali ne possano essere le conseguenze ultime. Il vivo dolore, la tensione esterna dell'episodio di guerriglia, l'ansia di non perdere i contatti con l'autocolonna della quale faceva parte, la responsabilità che su lui gravava di trasportare il veicolo o i numerosi uomini che vi si trovavano fino alla destinazione, il timore di fermarsi in mezzo a una folla minacciosa che avrebbe potuto circondare i militari e aggredirli prima che si disponessero in formazione, sono altrettanti fattori che irrompendo tumultuosamente nell'animo del giovanissimo carabiniere possono aver contribuito a prolungare in uno stato affannoso di crepuscolarità l'iniziale scossa e a impedirgli di recuperare, nei pochi secondi (non più di 9-10) trascorsi dal trauma facciale fino all'attimo dell'investimento, la lucidità sufficiente per concepire e mandare a effetto manovre che non fossero dettate soltanto dall'istinto di autoconservazione, ma anche dalla preoccupazione etica giuridica di rispettare l'incolumità altrui.
Nell'impossibilità di sciogliere con una risposta attendibile il dubbio sul livello e sull'ampiezza dello stato di coscienza del Chiarieri, il Tribunale ritiene di non poter giungere né ad un’affermazione di responsabilità, che presupporrebbe come certo il possesso della piena capacità di comprensione e di autodeterrninazione negli attimi che precedettero l'investimento, né a un'assoluzione piena, che a sua volta presupporrebbe la certezza che i fattori causali sopra ricordati abbiano con l'irresistibilità della forza maggiore inciso negativamente nel dinamismo psichico dell'imputato. Sergio Chiarieri deve, pertanto, venire assolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli.
 Per quanto concerne, infine l'imputato Gambardella, sul conto del quale già si è detto come non possa egli ritenersi responsabile di ordini che non è provato siano stati impartiti, vi è da rilevare che, seduto alla sinistra del conducente, egli non avrebbe avuto la possibilità di intervenire concretamente - secondo l'opinione espressa anche dai periti - sulle modalità di conduzione dell'autocarro nella fase cruciale. Compito dell'ufficiale capomacchina, d’altronde, non è certo quello di attuare improbabili manovre sui comandi del mezzo sovrapponendosi materialmente al conducente; e, nell’eccezionalità della congiuntura verificatasi, e nell'arco di secondi di cui si è più volte ricordata la brevità, non si scorge quale comportamento omissivo o commissivo gli si possa rimproverare sotto il profilo della cooperazione o del concorso causale nella determinazione dell'evento di cui fu vittima Giannino Zibecchi. Egli pertanto va assolto dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale, letto l'art. 79 c.p.p., assolve  Gonella Alberto e Gambardella Alberto dai  reati loro rispettivarnente ascritti per non aver commesso il fatto. Assolve Chiarieri Sergio dal reato ascrittogli per insufficienza di prove.
Milano, 28 novembre 1980.

Il presidente, estensore:
f.to Francesco Saverio Borrelli

Il Direttore di Sezione di Cancelleria
f.to Lucia Fasoli

Sentenza impugnata con ricorso di cassazione da Carlo Zibecchi, Roberto Giudici, Fulvio Beltramo Ceppi il giorno 1.12.80
f.to il Cancelliere.